Legge europea 2017, spiacevoli sorprese per rinnovabili e efficienza












Approvata definitivamente dalla Camera lo scorso 8 novembre, la legge europea 2017 (legge 20 novembre 2017, n. 167) contiene due articoli che riguardano il settore energetico.
Il primo è l'articolo 19, che modifica la disciplina delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica. Non si tratta di cambiamenti di poco conto: secondo stime autorevoli, per finanziare gli sconti sul prezzo del kWh alle industrie energivore, l'onere sulle bollette degli altri consumatori passerà dagli attuali 626 milioni a circa 1,5 miliardi di euro. Eppure un incremento dei sussidi di queste dimensioni viene deciso senza prevedere in parallelo un percorso, graduato nel tempo, di efficientamento energetico dei processi produttivi delle imprese beneficiarie, basato sulle "best available technologies", al cui rispetto siano condizionate le agevolazioni, che, oltre tutto, grazie ai risparmi di energia in tal modo conseguibili, peserebbero complessivamente meno sulle bollette degli altri consumatori.
Viceversa, per mitigare l'impatto su costoro, lo stesso articolo 19 alloca automaticamente alla riduzione delle tariffe elettriche almeno il 50% delle risorse derivanti dai cali per gli anni 2017-2019 della componente tariffaria A3, destinata agli incentivi per le rinnovabili elettriche. Decisione molto grave, oltre tutto presa mentre negli stessi giorni in cui è uscita la nuova SEN, che prevede da qui al 2030 una crescita consistente della produzione elettrica con fonti rinnovabili. Decisione resa ancora più grave da quell'"almeno", che consente distrazioni di risorse al di là del 50%.

In un solo articolo la legge europea 2017 riesce quindi a conseguire due ordini di risultati negativi: si rinuncia a migliorare l'efficienza energetica in settori energy-intensive e si riducono le misure a favore delle rinnovabili. Complimenti vivissimi (a chi l'ha concepito e a chi l'ha approvato).
Il successivo articolo 20 della medesima legge rivede la disciplina sulle aste per incentivare le rinnovabili, adeguandola alle linee guida dell'Unione europea relativamente agli aiuti di Stato in campo energetico e ambientale. In primo luogo, con l'eccezione dell’eolico, dove la soglia oltre la quale gli incentivi vanno assegnati tramite asta resta a 5 MW, questa viene abbassata a 1 MW.
Inoltre, le aste possono essere indette sulla base dei seguenti criteri:
a) diversificate per fonte e per scaglioni di potenza, al fine di favorire la riduzione dei costi;
b) con i contingenti di potenza riferiti a più tecnologie. 
Il criterio b), che rappresenta la modifica più innovativa rispetto al precedente Dlgs 28/2011, consente quindi di indire gare tecnologicamente neutre: di fatto, nella situazione italiana, la partecipazione di impianti fotovoltaici ed eolici alla medesima asta.
Se operativamente dovesse prevalere la scelta del criterio b), ipotesi non campata per aria, dato che si tratta dello strumento previsto dalla SEN per il periodo successivo al 2020, ne sarebbero danneggiate tutte le tecnologie. In questa fase, caratterizzata dall'avvicinamento progressivo alla market parity di eolico e fotovoltaico, le aste mono-tecnologiche offrono infatti una visione di medio periodo sui contingenti per le singole fonti, consentendo la programmazione degli investimenti, necessaria per dare continuità alla riduzione dei costi, come per altro viene riconosciuto dalla stessa legge a proposito del criterio a).  
Inoltre, che senso avrebbero aste che, dovendo includere l'eolico, necessariamente sarebbero da 5 MW in su, mentre nel contesto territoriale italiano è difficile immaginare installazioni fotovoltaiche di potenza superiore a 5 MW? Gli unici casi in cui questa circostanza potrebbe verificarsi, riguardano prevalentemente la copertura di discariche e di siti industriali dismessi. 
Insomma, un doppio non senso, cui potrà porre rimedio soltanto un'adeguata dose di buon senso nell’applicazione dell'articolo 20 della legge europea 2017.

G.B. Zorzoli, Presidente del Coordinamente Free (Coordinamento Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica)

Riferimenti

Legge 20 novembre 2017, n. 167 Legge europea 2017 - Stralcio - Disposizioni in materia di tutela delle acque, emissioni inceneritori rifiuti, energie rinnovabili, sanzioni per violazione regolamento "Clp" su classificazione sostanze e miscele
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)


Dlgs 3 marzo 2011, n. 28 - Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
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fonte: www.nextville.it